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Articolo 1
Costituzione
Presso l'Università degli Studi di Firenze è istituito il Centro per la Protezione Civile (UNIFI-CPC) ai sensi dell’Articolo 36 dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio.
Articolo 2
Ambito
Il Centro ha le seguenti finalità generali:
Il Centro promuove la diffusione della cultura della Protezione Civile, l’informazione e la conoscenza sui rischi naturali e antropici, il miglioramento della resilienza della Comunità in linea con gli obiettivi del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030.
Tali finalità verranno perseguite favorendo i rapporti interdisciplinari fra le strutture di ricerca dell’Ateneo fiorentino, operando in modo sinergico con la struttura amministrativa d’Ateneo, e rafforzando i rapporti istituzionali con il Dipartimento della Protezione Civile e le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile così come definiti dalla L.225/1992 e dalla L.30/2017
Il Centro è struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi degli artt.6 e 11 della L.225/1992 e dell’art.1 comma 1 lettere b) c) e d) della L.30/2017
Articolo 3
Attività
Per attività di Protezione Civile si intende, ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera a) della L.30/2017, l’insieme delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica.
Tale insieme si articola in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi.
Per il raggiungimento delle finalità definite all’art. 2 del presente Regolamento e nello spirito dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, il Centro:
Per l’espletamento di tali attività il Centro può stipulare accordi e collaborazioni con altre strutture di Ateneo, nonché contratti, accordi e convenzioni con altre Università, Enti di Ricerca, Amministrazioni pubbliche o private, organizzazioni di volontariato e altri soggetti sia pubblici che privati, compatibilmente con le risorse disponibili per l’espletamento delle finalità istituzionali.
Articolo 4
Sede Amministrativa
Il Centro ha sede legale ed amministrativa in Piazza San Marco n.4 a Firenze e sede operativa in Largo Enrico Fermi 2 a Firenze.
Articolo 5
Mezzi
Per il conseguimento delle proprie finalità al Centro viene affidata la gestione dei locali, del personale e delle attrezzature assegnati dall’Ateneo, oltre alle risorse finanziarie, proprie o messe a disposizione dall’Ateneo e dalle strutture afferenti.
Il Centro si avvarrà anche di apparecchiature, dislocate negli spazi di sua pertinenza, siano esse in dotazione propria o in dotazione di altre strutture di Ateneo che concorrono alle attività del Centro.
Articolo 6
Organi
Sono organi del Centro il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Presidente
Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati dell’Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica nei settori di attività del Centro, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio del Centro un Vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
Il Presidente:
Articolo 8
Consiglio
Il Consiglio è costituito:
I membri del Consiglio, nominati con decreto del Rettore, durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal presente regolamento, ovvero di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile o di altri soggetti del Servizio Nazionale di Protezione Civile che concorrono al finanziamento delle attività del Centro, su designazione degli enti stessi.
Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo,
Il Consiglio:
Articolo 9
Direttore Tecnico
Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Generale dell’Università, sentito il Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell’Università di Firenze appartenente all’area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico professionali specifici delle funzioni che gli vengono attribuite.
Ove tali particolari esperienze e professionalità non siano rinvenibili all’interno dell’Ateneo, l’incarico di Direttore Tecnico può essere affidato, tramite selezione pubblica, a soggetti esterni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
L’incarico di Direttore Tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
Il Direttore Tecnico:
Articolo 10
Finanziamenti e gestione amministrativo contabile
Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria il Centro afferisce alla struttura amministrativa centrale di Ateneo.
Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo verranno delegate al Centro, per la gestione del budget ad esso assegnato, le competenze gestionali di cui all’art. 3 comma 3 dello stesso Regolamento.
Il funzionamento del Centro è assicurato dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che da eventuali entrate proprie.
Articolo 11
Personale
Il personale del Centro è costituito dal personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso.
Possono concorrere alle attività del Centro, nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti di Ateneo, anche:
Articolo 12
Valutazione
Ogni anno il Centro invia al Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, un rapporto sulla propria attività. Ogni tre anni il Nucleo predispone una dettagliata relazione sulle funzionalità del Centro e la trasmette al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13
Disattivazione del Centro
Il Centro può essere disattivato quando:
Al fine di verificare se sussistono le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione.
La disattivazione del centro avviene mediante decreto del Rettore, previe delibere conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 14
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Regolamento dei Centri di servizio.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Ultimo aggiornamento
16.06.2022